ATTESTATO PER LA GUIDA DEI
CICLOMOTORI
(DECRETO
30 giugno 2003)
Programma
dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita'
per la guida dei ciclomotori. (GU n. 156 del 8-7 2003).
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art.
116 del nuovo codice della strada, cosi' come modificato dall'art. 6 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
Considerata
l'esigenza di stabilire le direttive, le modalita' ed i programmi dei corsi e
degli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida di
ciclomotori;
Considerata altresi' l'esigenza stabilire, in via transitoria, una durata
diversificata dei corsi che si svolgono nelle scuole, fino alla completa
realizzazione dell'insegnamento dell'educazione stradale di cui all'art. 230 del
codice della strada;
Considerata in particolare l'esigenza che il corso svolto nelle scuole sia
integrato da piu' approfondite nozioni di educazione alla legalita', soprattutto
in ordine ai comportamenti da tenere sulle strade, al fine di promuovere la
formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del
traffico e della circolazione, come previsto dall'art. 230 del nuovo codice
della strada;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Programma dei
corsi
1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei
ciclomotori secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 116, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
sono svolti presso le scuole, ovvero presso le autoscuole.
2. 1. Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei
ciclomotori vertono sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti,
assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessita' della regola
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente.
Art. 2.
Svolgimento dei corsi
1. I corsi per
il conseguimento del certificato di idoneita' per la
guida dei
ciclomotori
svolti
presso le scuole a titolo gratuito hanno
durata di 20 ore,
cosi' ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di
circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.
2. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei
ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, cosi' ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.
3. La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri
conformi al modello previsto nell'allegato
1, custoditi dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi.
Art. 3.
Esame
1. Il certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' rilasciato a coloro
che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti
elencati all'art. 1. Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver
partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole.
Non sono consentite piu'
di
tre ore di assenza
complessive
con riferimento alle ore di lezione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse detto
limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione
all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da
piu' di un anno. Trascorso tale periodo, i candidati dovranno frequentare un
nuovo corso per essere ammessi
all'esame.
2. L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un tutore del
candidato.
3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul modello di cui
all'allegato 2 al presente decreto. Alla richiesta devono essere allegate le
attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a
motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870:
b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al
certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri).
4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene
agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in
corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerano
quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si
intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo di quattro.
5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici
e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri
abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di
guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1
allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi.
6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole e'
espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici abilitato ad effettuare esami di idoneita' per
il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo
quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada.
Art. 4.
Questionari
d'esame
1. Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante elaborazione
meccanografica, da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di
casualita' elaborato dall'Istituto
Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede. Ogni
scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere:
tutte e tre vere;
due vere e una falsa;
una vera e due false;
tutte e tre false.
2. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate e' al massimo
pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
Da sabato 1 ottobre
2005, anche i maggiorenni utenti dei ciclomotori,
senza altre patenti, dovranno avere in tasca il certificato di
idoneità alla guida.Lo ha ricordato l'associazione nazionale ciclo e motociclo (Ancma),
che ha precisato "il patentino servirà sia per guidare i classici "motorini"
50cc a 2 ruote che i tricicli e quadricicli". Il ministero dei Trasporti - ha
aggiunto l'Ancma - ha inteso salvaguardare il diritto alla guida di chi già
utilizza questi veicoli: tutti i maggiorenni entro il 30 settembre 2005 possono
ottenere il certificato di idoneità senza sostenere l'esame. Basterà presentare
una domanda corredata da un certificato medico, che può essere rilasciato anche
dal proprio medico di base, in cui si attesta che non ci sono "condizioni
psico-fisiche di principio ostative all'uso del ciclomotore". E' necessaria
inoltre un'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso
un'autoscuola. Coloro che diverranno maggiorenni dopo il 1 ottobre - ha
precisato poi l'Ancma - dovrà anche sostenere il test teorico, che consta di 10
quesiti con 3 alternative di risposta e consente un massimo di 4 errori, come
già avviene per i minorenni.