MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151
All’articolo
1 sono premessi i seguenti:
«Art.
01. (Modifiche alle disposizioni generali). – 1. All’articolo
2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la
seguente:
“F-bis. Itinerari ciclopedonali“;
b) al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la
seguente:
“F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza
debole della strada“.
2.
All’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali
deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono
introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali“;
b) al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente:
“34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto
ferroviario, per agevolare l’intermodalità“;
c) al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente:
“53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai
pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade“.
Art. 02.
(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati). – 1.
Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici
di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10“.
2.
Dopo il comma 15 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“15-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se
nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI“.
Art. 03.
(Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non
autorizzate in velocità). – 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 9, il comma 8-bis è abrogato;
b)
dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
“Art. 9-bis.
(Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare). – 1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato
ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende
parte alla competizione non autorizzata.
2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva
una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o
di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano
minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a
euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento
della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte
di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter.
(Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). – 1. Fuori dei
casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con
veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva
una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento
della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte
di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato
e che questa non li abbia affidati a questo scopo“;
c)
al comma 4 dell’articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La
misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato
nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter“;
d)
al comma 9, primo periodo, dell’articolo 141, sono premesse le parole:
“Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,“; il secondo
e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi».
All’articolo
1:
nella rubrica, dopo le parole:
«la costruzione» sono inserite le seguenti: «e la tutela» e dopo le
parole: «delle strade» sono inserite le seguenti: «, le norme sui
veicoli»;
al comma 1, lettera a), le parole: «e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali» sono
soppresse;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo
11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai
trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati
con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di
polizia stradale di cui al comma 1“;
1-ter.
Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo le parole: “nel presente articolo“ sono
inserite le seguenti: “, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,“;
dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Al comma 13-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000
a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli
spazi pubblicitari privi di autorizzazione“.
2-ter.
Dopo il comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“2-bis.
Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione
territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti
nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua
italiana“.
2-quater. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in
uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI“.
2-quinquies. Al comma 5 dell’articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “ai sensi del
comma 4“ sono soppresse»;
al
comma 3, alinea, le parole:
«è inserito il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: «o per trasporti
specifici,» sono inserite le seguenti: «immatricolati in Italia e» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le caratteristiche tecniche di
tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU
n. 104»;
al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la
nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio
2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di
situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli
autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85,
possono trainare fino a tre rimorchi».
All’articolo
2:
al
comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Al comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “destinato a
tale uso“ sono inserite le seguenti: “ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con
conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all’autorizzazione,“.
02.
Dopo il comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“4-bis.
Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma
2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI“.
03. Il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a
servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla
violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due
volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o
revocata la licenza“.
04. Il comma 3 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 280“.
05. All’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: “Carta provvisoria di
circolazione“, è inserita la seguente: “, duplicato“;
b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale,
stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema
informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della
massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264“.
06. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “a soggetti terzi“ sono
sostituite dalle seguenti: “ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264“»;
al
comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a)
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
“1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2005 l’obbligo di conseguire il
certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai
maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida“»;
al comma 1, lettera a), la parola: «motocarrozzetta»
è sostituita dalla seguente: «motocarrozzette»;
al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: «,
lettera c)» sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 13-bis, le parole: “Chiunque, non
essendo titolare di patente“ sono sostituite dalle seguenti: “Il minore che, non
munito di patente“»;
al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono
aggiunte, in fine, le parole: «o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264»;
dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis.
Dopo il comma 12 dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi
siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato“.
7-ter. L’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). – 1. Ai soggetti già in
possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia
stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è
rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di
veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione
di appartenenza.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio della patente di cui al comma 1“».
All’articolo
3:
al
comma 4, lettera d), le parole: «alla sanzione amministrativa»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione
amministrativa è»;
al comma 4, lettera e), le parole: «è sostituito dal
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole:
«veicoli a motore» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI,»;
al comma 6, lettera b), le parole: «sono soppressi»
sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati»;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al comma 5 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “del comma 1“
sono inserite le seguenti: “e delle lettere d), g) e h) del comma
2“.
8-ter.
Dopo il comma 5 dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“5-bis.
Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata
che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività
delle strutture portuali“»;
il
comma 9 è sostituito dal seguente:
«9.
Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il
soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di
approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al
comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla
strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle“»;
dopo
il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis.
All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che
trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione
e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui
contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno
contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di
carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI“;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
“9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter.
Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 “»;
al
comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «certificato di
circolazione» sono aggiunte le seguenti: « e che il conducente abbia
un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i
tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di
circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;
al comma 14, la lettera c) è soppressa;
al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis è
sostituito dal seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo
accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le
cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà
permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel
verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì
indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando
da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo»;
al comma 14, la lettera e) è soppressa;
al comma 15, la lettera b) è soppressa;
al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è
sostituito dal seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata
l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a
euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che
vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dal presente articolo»;
al comma 15, la lettera e) è soppressa;
al comma 16, lettera d), capoverso 3, le parole:
«ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero con limitatore di velocità o
cronotachigrafo manomesso»;
al comma 16, lettera f), le parole: «mancante o
manomesso», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «mancante,
manomesso o non funzionante»;
al comma 16, lettera g), le parole: «Alle violazioni
di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alla violazione di
cui al comma 2»;
il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per
i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli
adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo“;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6.
Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione
del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento
di riconoscimento“;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla
violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte
dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti“»;
al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando
l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa
autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi
esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo
della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione
certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione,
decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria“»;
al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia
in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in
caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la
violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone
comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto
ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da
cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è
confiscato ai sensi dell’articolo 213».
All’articolo 4:
al
comma 1, lettera
a), primo periodo,
le parole: «presso una persona fisica residente in Italia» sono
soppresse; al secondo periodo, la parola: «precedente» è soppressa;
al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «è inserito
il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera
f), le parole: «come modificato dall’articolo 7, comma 9» sono
sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»;
al comma 1, lettera b), le parole da: «In altri casi»
fino a: «apparecchiature debitamente omologate» sono soppresse;
al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è
aggiunto il seguente:
«1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli
interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f)
e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di
polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate»;
al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle
zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico
registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del
Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile
dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in
occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza
dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente
trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione.
In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato
ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla
risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per
la notifica“»;
dopo
il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
Dopo il comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato
dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione“.
1-ter.
Il comma 2 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2.
Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore,
è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore
utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso“.
1-quater.
Al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: “emette, entro sessanta giorni“ sono
sostituite dalle seguenti: “adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla
data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto
stabilito al comma 2 dell’articolo 203“.
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
“1-bis.
I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del
presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della
considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi
detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso
si intende accolto.
1-ter.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di
cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la
presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente,
comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della
sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità“.
1-sexies.
Al comma 2 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: “L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste
dall’articolo 201“ sono sostituite dalle seguenti: “L’ordinanza-ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel
termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall’articolo 201“.
1-septies. Dopo l’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). – 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
2.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23
della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal
presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del
ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è
restituita al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente
eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la somma
determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente
in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore
provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La
eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di
pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del
ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione
inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può
escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all’articolo 205“.
1-octies.
Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3.
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la
tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall’articolo 208“»;
al
comma 2, lettera a), le parole: «il secondo periodo è abrogato»
sono sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è soppresso»;
al
comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso
di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione
europea“»;
dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Al comma 1 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: “certificato di idoneità tecnica“ sono
sostituite dalle seguenti: “certificato di circolazione“; al medesimo comma 1 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di fermo amministrativo di
veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita,
per tutto il periodo di durata del fermo, presso l’amministrazione cui
appartiene l’organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione“.
2-ter.
Al comma 2 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: “il veicolo è restituito all’avente titolo“
sono sostituite dalle seguenti: “il veicolo è affidato in custodia all’avente
diritto“.
2-quater. Il comma 8 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“8.
Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in
capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del
veicolo in un deposito autorizzato“»;
dopo
il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Dopo il comma 2 dell’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali
riferisce sui risultati ottenuti“».
All’articolo
5:
al
comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale».
Dopo
l’articolo 6, sono inseririti i seguenti:
«Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche
sulle autostrade). – 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con
accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
Art. 6-ter.
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero).
– 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non
vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano
violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici
dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i
punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli
organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992.
2.
Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni
per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul
territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti
punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad
un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di
tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei
mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al
fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste
dal presente decreto».
All’articolo
7:
al
comma 3, alinea, dopo le parole: «All’articolo 7, comma 1,» sono inserite
le seguenti: «capoverso Art. 126-bis,»;
al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in
cui è prevista la sospensione o la revoca della patente“»;
al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione
deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia
che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione
prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i
trasporti terrestri avviene per via telematica“»;
al comma 3, lettera c), le parole: «nonchè di patente»
sono sostituite dalle seguenti: «e unitamente di patente B,»;
al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 5, le parole: “tre anni“ sono sostituite dalle
seguenti: “due anni“; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i
titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due
anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti,
fino a un massimo di dieci punti“»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1,
comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004»;
al comma 6, le parole: «ed integrazioni» sono soppresse;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Il comma 5 dell’articolo 327 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato»;
al comma 9, le parole: «12 giugno 2002» sono sostituite
dalle seguenti: «20 giugno 2002» e le parole: «del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «dello stesso decreto legislativo»;
al comma 10, le parole: «decreto legislativo 20 aprile 1992,
n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285».