PATENTE A PUNTI

La patente a punti
Il Decreto Legge n° 161 del 27 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n°149 del 30 giugno 2003 ha introdotto nel Codice della
Strada la patente a punti. A partire dal 30 giugno 2003 ad ogni patentato è
stata attribuita una dotazione personale di 20 punti. Lo stesso punteggio viene
riconosciuto ad ogni patentato al momento del rilascio del documento di guida.
Ogni volta che si commette una violazione al Codice della Strada, di quelle
inserite in uno specifica tabella, l’organo accertatore, quando la violazione è
stata definita (si è pagata la sanzione oppure si è concluso l’iter del ricorso)
comunica all’ANAGRAFE NAZIONALE DEI PATENTATI, la decurtazione da effettuarsi
alla dotazione del titolare, autore dell’infrazione. La decurtazione dei punti
viene comunicata al titolare della patente. La dotazione dei punti potrà essere
verificata su di uno specifico sito internet e ad un numero verde dedicato (in
fase di attuazione). I neo patentati (nel periodo fino a 3 anni dal
conseguimento della patente) hanno una sottrazione raddoppiata ed automatica dei
punti previsti per una determinata infrazione.
Recupero dei punti
I punti vengono ricostituiti a 20 se per 3 anni non si sono
commesse violazioni. Per tutti gli automobilisti è possibile riacquistare 6
punti frequentando appositi corsi. Per i conducenti professionali, in possesso
del Certificato di abilitazione professionale (es. tassisti) o possessori di
patenti C, CE, D, DE è possibile recuperare 9 punti frequentando appositi corsi.
I corsi saranno tenuti dalle scuole guida e/o da altri soggetti definiti dal
Ministero delle Infrastrutture (da individuare con specifico decreto). La
certificazione della frequenza del corso deve essere trasmessa a cura del
titolare della patente al Dipartimento dei Trasporti terrestri che aggiornerà
l’anagrafe aumentando i punti.
Perdita totale dei punti
Quando il titolare ha consumato
tutti i 20 punti, il Dipartimento dei Trasporti terrestri dispone la REVISIONE
DELLA PATENTE comunicando al titolare la situazione determinatasi a suo carico
ed invitandolo a sostenere un nuovo esame per la patente. Se il titolare
provvede a presentarsi entro 30 giorni presso un Ufficio provinciale del
Dipartimento Trasporti terrestri (ex Motorizzazione) potrà prenotarsi per essere
sottoposto ad un nuovo esame per riottenere la patente. Una volta effettuata la
prenotazione, non si andrà incontro al provvedimento di sospensione a tempo
indeterminato ed il futuro dipenderà dall’esito dell’esame. Se il titolare non
provvede entro 30 giorni dalla notifica a presentarsi presso un Ufficio
provinciale del Dipartimento Trasporti terrestri (ex Motorizzazione), la patente
di guida è sospesa a tempo indeterminato e gli organi di Polizia stradale
notificheranno al titolare tale provvedimento con il ritiro materiale della
patente di guida.
L’esame di revisione
Per l’esame di revisione è
necessario ripassare le conoscenze teoriche e pratiche previste per la guida dei
veicoli. Se l’esame di revisione ha esito negativo l’interessato non potrà più
guidare e dovrà ricominciare da zero l’iter per l’ottenimento della patente,
facendo domanda per il foglio rosa, il corso teorico-pratico presso una scuola
guida e poi presentarsi all’esame. Se l’esito sarà positivo l’interessato riavrà
la patente ed una nuova dotazione di 20 punti.
Novità (da fonte ASAPS)
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 — Illegittimità
costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni
correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.
• ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
• ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE LORO SEDI
e, per conoscenza,
• AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
• AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
• ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
• ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
• AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
• AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
• AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
• AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
• AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
1. Premessa
La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — I Serie Speciale
— Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale
illegittimità dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada.
Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità del comma 2, dell’art.
126-bis del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che: <<nel
caso di mancata identificazione di questi (ndr cioè del conducente), la
segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di
polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione>>, anziché <<nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni
dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione>>.
La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si è detto, il 26
gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità di decurtazione dei
punti nei confronti dell’obbligato in solido a cui il verbale sia stato
notificato quando non è identificato il conducente.
A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle
motivazioni alla citata sentenza, che <<l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza,
rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario
ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova
applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, C.d.S.>>
L’obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto a fornire le generalità del
conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni
previste dall’art 180, comma 8 C.d.S. se non vi provvede nei termini stabiliti.
In altri termini, la Corte, nel definire l’ambito di applicazione del citato
comma 2 dell’articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica,
intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al
medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria
di un veicolo.
2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a
punti
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma e della
predetta interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale ed al fine di
garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si
rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già in essere:
a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della
sentenza della Corte Costituzionale, se il conducente non è stato identificato,
al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all’usufruttuario,
all’acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire,
all’organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona
che era alla guida al momento del fatto;
b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all’obbligato in
solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti entro 30
giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la
sanzione prevista dall’art 180, comma 8, C.d.S (pagamento di una somma da euro
357 a euro 1433).
c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la
sanzione di cui al comma 8, dell’art 180 C.d.S si applica a carico della persona
fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all’organo di
polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all’identità della
persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.
3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già
accertati
Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della
citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti
amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione
all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata
sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle
violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di
decurtazione già registrati nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida
di cui all’art. 226, comma 10, C.d.S. ovvero già comunicati agli interessati,
sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla
sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori
disposizioni, appena possibile.
4. Modifiche alle direttive già impartite
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate le seguenti
modifiche alle direttive già impartite da questo Dipartimento con le note n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del
14.9.2004.
4.1 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 è sostituito
dal seguente:
"3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della
contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del
veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di
contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona
giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento
dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della
persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali
non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di
punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126-bis C.d.S
impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il
termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’articolo 180,
comma 8, C.d.S."
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto paragrafo del
punto 4 è sostituito dal seguente:
"Per l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S, la sottrazione dei punti non è possibile
quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato
identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al
proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196 C.d.S, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla
notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione
sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può
essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell’art. ..... C.d.S
determina la decurtazione di n. .... punti. Entro 30 giorni decorrenti dalla
notificazione del presente verbale, la S.V. è invitata a fornire le generalità
ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui
sopra, si trovava alla guida con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati,
ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni
previste dall’art. 180, comma 8, C.d.S.".
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto paragrafo
del punto 4 è sostituito dal seguente:
"Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio
del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di
contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già
raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è
stata raddoppiata perché la S.V. è munita di patente da meno di 3 anni".
4.2 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.
Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004, il primo paragrafo del punto
2 è sostituito dal seguente:
" Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del
12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell’art. 126-bis, C.d.S, come
risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n.
27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato
identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di
punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30
giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l’obbligo di comunicare
chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento."
Il testo coordinato delle richiamate note sarà disponibile, quanto prima, anche
nel sito internet della Polizia di Stato all’indirizzo www. poliziadistato.it.
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.