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Duplicato per smarrimento

 

Le nuove procedure saranno attivate per le denunce presentate a decorrere dal 15

aprile 2001.

1) Adempimenti degli utenti.

In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento, il titolare della patente di guida o l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro quarantotto ore,agli organi di polizia.(La fase procedimentale appena descritta è già da tempo in uso ed è ormai entrata nelle abitudini degli automobilisti: non si impone pertanto nessun intervento di informazione preventiva verso l’utenza).

Quando si presenta per la denuncia, l’interessato deve avere con sé:

- un documento di riconoscimento; (esattamente come ora)

- due fotografie formato tessera su sfondo bianco. (questa è una novità, ma ricorre solo

se il documento smarrito, sottratto o distrutto è la patente)

Nessuna innovazione sulle modalità di resa della denuncia, che si svolge secondo

procedure ormai consolidate. L’interessato lascia il posto di polizia con un permesso provvisorio (All. 1 e 2) di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:

- se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo; (l’obbligo di cui all’art. 2, comma 5, del DPR 9.3.2000, n. 104, è stato introdotto allo scopo di evitare che, ritrovato il documento, l’interessato decida di rifiutare il duplicato all’atto della consegna, ingenerando, in tal modo, lo stesso problema che oggi affligge gli Uffici della Motorizzazione e che non consente una registrazione attendibile nella base dati dei documenti smarriti, sottratti o distrutti e nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida);

- se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest' ultimo deve telefonare al numero verde 800/232323; (ciò consente di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto di polizia – motorizzazione - utente: gli addetti al call-center hanno a disposizione strumenti che consentono loro di informare immediatamente l’interessato sullo stato del procedimento).

Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del procedimento, non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza. Alla consegna, il postino provvede a riscuotere il costo dell’operazione: EURO 5,16 + le spese postali. Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito per il tramite di apposito avviso lasciato nella casella della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell’ufficio postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.

 

Duplicato della patente per smarrimento, distruzione o sottrazione.(vecchia procedura)

(Deve intendersi distrutta la patente in cui gli estremi di riconoscimento del documento, i dati anagrafici, la data di scadenza, la foto del titolare tutti insieme non siano identificabili).

Occorre presentare:

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Versamento di euro 9,00 su c/c 9001;

- La residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello MC 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto. L’interessato deve esibire, sia quando presenta la domanda, sia quando ritira il duplicato, al funzionario addetto allo sportello, un documento di identità valido. Qualora non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata in bollo;


- Certificato medico in bollo, senza fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Tale certificato non va prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato è stata rilasciata o rinnovata successivamente al 1 ottobre 1995, ovvero qualora il richiedente produca una dichiarazione della Prefettura competente che attesti la data di scadenza della patente da duplicare;


- Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione di un valido documento di identità dal quale si possa rilevare la residenza in Italia, ovvero, nel caso che quest'ultima sia variata, un certificato di residenza in bollo.

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