I titolari di una
patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario)
possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la
loro patente purchè non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal
permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha
emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua
italiana.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di
patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione
di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente
italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel
sottostante elenco.
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione
Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è
valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno
dall'acquisizione di residenza in Italia.Per le patenti
rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile richiedere, in
alternativa, la conversione oppure
il riconoscimento di validità
(ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente).
La conversione consiste nel rilascio
di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.Il
riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla
patente estera.
Elenco degli Stati per i quali è
possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati ad
aprile 2005):
CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI
I CITTADINI
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia Filippine, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica
Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia,
Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria. CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Cosa serve: - permesso di soggiorno
o carta di soggiorno
(per i cittadini extracomunitari);
- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute;
- Attestazione dei versamenti di euro 29,24 sul c/c 4028 ed euro 9,00
sul c/c 9001;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato
in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della
domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art.
331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con
foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma,
dal medico che, ai sensi dell'art. 119 c.d.s., rilascia il
certificato stesso.
- una foto recente formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto,
stampata su carta non termica
- Patente estera originale, in corso di validità, e relativa
fotocopia;
- Traduzione dei dati contenuti nella patente estera,
salvo gli Stati appartenenti alla U.E. La conformità della
traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla
rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata
emessa la patente, o dalla rappresentanza diplomatica in Italia
del paese che ha rilasciato la patente, ovvero ancora da un
traduttore ufficiale abilitato con autentica e legalizzazione
della traduzione stessa, cittadini italiani o stranieri, che
compilino la traduzione su carta legale per atti giudiziari con
apposito giuramento prestato davanti ad un cancelliere
giudiziario (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366) o davanti ad un
notaio;
- Eventuale dichiarazione anagrafica qualora sussista discordanza
tra i dati anagrafici indicati sulla patente estera e restante
documentazione;
- La patente da convertire deve essere restituita allufficio
provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente
italiana.
- Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, Certificato
di residenza storico (da cui si evinca l'effettiva data di
acquisizione della residenza in Italia) o dichiarazione
sostitutiva fatta davanti al Consolato del proprio paese.
Nome
e cognome
Posta elettronica
Telefono
Fax
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