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Conversione della patente di guida estera.

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purchè non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco.
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione di residenza in Italia.
Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente).

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera.


Elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati ad aprile 2005):

CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Cosa serve:
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione dei versamenti di euro 29,24 sul c/c 4028 ed euro 9,00  sul c/c 9001;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 c.d.s., rilascia il certificato stesso.
- una foto recente formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampata su carta non termica
- Patente estera originale, in corso di validità, e relativa fotocopia;
- Traduzione dei dati contenuti nella patente estera, salvo gli Stati appartenenti alla U.E. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata emessa la patente, o dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente, ovvero ancora da un traduttore ufficiale abilitato con autentica e legalizzazione della traduzione stessa, cittadini italiani o stranieri, che compilino la traduzione su carta legale per atti giudiziari con apposito giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366) o davanti ad un notaio;
- Eventuale dichiarazione anagrafica qualora sussista discordanza tra i dati anagrafici indicati sulla patente estera e restante documentazione;
- La patente da convertire deve essere restituita all’ufficio provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente italiana.
- Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, Certificato di residenza storico (da cui si evinca l'effettiva data di acquisizione della residenza in Italia) o dichiarazione sostitutiva fatta davanti al Consolato del proprio paese.

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