
NOTIFICAZIONE delle VIOLAZIONI:
(Art.
201)
Qualora la
violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con
gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia
stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, ad uno dei
soggetti indicati nell'articolo 196 (di solito il proprietario o
l'obbligato in solido), quale risulta dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all’intestatario del contrassegno di
identificazione.
...
Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.

PAGAMENTO in
misura ridottta:
(Art. 202)
Per le violazioni
per le quali il presente codice stabilisce una sola sanzione
amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare,
entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
...
nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalità di
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
Il pagamento in
misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di
circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai
sensi delle presenti norme, deve avere con sé. In tal caso il verbale
di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto
entro dieci giorni dall'identificazione.

RICORSO:
Ricorso
al Prefetto (Art. 203):
Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale. Con le stesse modalità è proposto il ricorso di
cui all'articolo 214, comma 4.
Il responsabile
dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal
ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione,
anche se fornito dal ricorrente.
Qualora nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Provvedimenti del Prefetto (Art. 204)
Il prefetto,
esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli
interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai
sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne
dà notizia ai ricorrenti.
...
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo
per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.
OPPOSIZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art.
205):
Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento.
Nei casi indicati
dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo
sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
l'opposizione è proposta innanzi al Giudice di Pace del luogo della
commessa violazione.
Il giudizio di
opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui
agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre