ECCO L'ART.
171:
Art.
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote.
1.
È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a)
ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di
qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonchè agli
eventuali passeggeri *(1).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di
cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre
ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del
veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti
tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei
dispositivi previsti dal presente comma *(2).
2. Chiunque
viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.040. Quando il mancato
uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde
il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente
minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per
la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza
caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo
non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 1.270.200 a lire 5.080.800
5. I caschi di
cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla
relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
*(1) Così modificato dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999,
n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999 n. 220/L, con decorrenza 30/3/2000.
*(2) Comma aggiunto dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999,
n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999 n. 220/L, con decorrenza 30/3/2000.